16 gennaio 2013
A breve la pubblicazione del Decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale
Disciplinare organicamente, nell’ordinamento giuridico italiano, una serie di istituti innovativi, quali l’apprendimento permanente e la validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali, con l’obiettivo di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei. È questo l'obiettivo del Decreto legislativo sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 gennaio, dopo aver ottenuto lo scorso 20 dicembre il via libera della Conferenza unificata.
Il provvedimento, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene adottato su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, in attuazione della riforma del mercato del lavoro per la crescita (legge n. 92 del 2012, articolo 4, commi da 58 a 61 e commi 67 e 68).
L’esigenza è far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze, finora scarsamente valorizzate, acquisite in tutti i contesti: sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero. Un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze, comunque acquisite, promuove infatti la mobilità geografica e professionale, favorisce l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, accresce la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni e l’ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.
Il sistema nazionale di certificazione delle competenze costituisce, pertanto, una fondamentale infrastruttura di raccordo tra le politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare in sintonia con le dinamiche e gli indirizzi di crescita e sviluppo dell’Unione europea.
Fonte: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20130114_Sistema+nazionale+di+certificazione+delle+competenze.htm
In omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. - Art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana
giovedì 17 gennaio 2013
domenica 13 gennaio 2013
La Formazione e la Sicurezza sul Lavoro nelle aziende pugliesi
FORMAZIONE
Segnalo che con determinazione dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 2097 del 28 dicembre 2012 è stato approvato l'Avviso FC/13 relativo ai "Piani formativi aziendali e pluriaziendali".
I piani formativi aziendali e pluriaziendali, sono rivolti alla formazione degli occupati di una o più imprese, al fine di adeguare e sviluppare le competenze organizzative e la professionalità dei dipendenti e possono essere presentati ed attuati da:
- singole imprese solo ed esclusivamente per i propri dipendenti;
- per i Piani pluriaziendali obbligatoriamente da Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o loro consorzi e/o Raggruppamenti Temporanei di Scopo (RTS), già costituiti o in via di costituzione;
- organismi di formazione accreditati per la macrotipologia "formazione continua", a cui l' azienda/e affidi/no l'incarico di realizzare l'attività formativa sia per i piani aziendali che pluriaziendali.
Nel caso di piani pluriaziendali affidati ad ente di formazione accreditato, le imprese partecipanti non saranno tenute a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo.
Il paragrafo E) dell'Avviso definisce le imprese beneficiarie e i lavoratori destinatari dell'intervento.
La domanda di partecipazione, da parte dei soggetti attuatori, deve essere presentata nelle forme e modalità previste dal paragrafo H) dell'Avviso, pena l'esclusione, esclusivamente a mano o tramite servizio di corriere espresso, al seguente indirizzo:
REGIONE PUGLIA
Servizio Politiche per il Lavoro
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
I termini di consegna sono inderogabilmente fissati, pena l'esclusione, secondo quanto di seguito stabilito:
- 1° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno 31/03/2013
- 2° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno 30/06/2013
Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste:
- al Servizio Formazione Professionale, Via Corigliano 1 Zona Industriale - Bari, il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- al seguente numero telefonico : 080/5405409;
- al seguente indirizzo email: f.leuci@regione.puglia.it
Il provvedimento e i relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 3 gennaio 2013. Cfr. il link seguente
Segnalo che con determinazione dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 2097 del 28 dicembre 2012 è stato approvato l'Avviso FC/13 relativo ai "Piani formativi aziendali e pluriaziendali".
I piani formativi aziendali e pluriaziendali, sono rivolti alla formazione degli occupati di una o più imprese, al fine di adeguare e sviluppare le competenze organizzative e la professionalità dei dipendenti e possono essere presentati ed attuati da:
- singole imprese solo ed esclusivamente per i propri dipendenti;
- per i Piani pluriaziendali obbligatoriamente da Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o loro consorzi e/o Raggruppamenti Temporanei di Scopo (RTS), già costituiti o in via di costituzione;
- organismi di formazione accreditati per la macrotipologia "formazione continua", a cui l' azienda/e affidi/no l'incarico di realizzare l'attività formativa sia per i piani aziendali che pluriaziendali.
Nel caso di piani pluriaziendali affidati ad ente di formazione accreditato, le imprese partecipanti non saranno tenute a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo.
Il paragrafo E) dell'Avviso definisce le imprese beneficiarie e i lavoratori destinatari dell'intervento.
Le imprese beneficiarie sono le imprese di diritto privato, assoggettate al contributo dello 0,30% sul monte salari, di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art.25 della Legge 21/12/1978 n.845 e successive modificazioni (contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versato prioritariamente all’INPS) che prestino la loro attività lavorativa presso un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale.
Sono escluse le imprese a prevalente capitale pubblico, le associazioni e le fondazioni.
Lavoratori destinatari
a) Lavoratori occupati di imprese di diritto privato che prestino la loro attività lavorativa presso un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale. Per lavoratori occupati si intendono i lavoratori dipendenti, compresi i soci di imprese cooperative, con rapporto di lavoro subordinato;
b) lavoratori dipendenti in CIG/ CIGS;
c) lavoratori con contratto a progetto cosi come definito dal D.Lgs. n.276 del10/09/2003, purchè l’attività formativa si svolga durante la vigenza contrattuale;
d) apprendisti se l’intervento formativo è aggiuntivo rispetto a quello previsto dal contratto e dalla normativa vigente.
Gli interventi formativi rivolti, invece, ai lavoratori in cassa integrazione a zero dovranno prevedere un piano di rientro da allegare al formulario di presentazione della proposta (Cfr. allegato 9).
La domanda di partecipazione, da parte dei soggetti attuatori, deve essere presentata nelle forme e modalità previste dal paragrafo H) dell'Avviso, pena l'esclusione, esclusivamente a mano o tramite servizio di corriere espresso, al seguente indirizzo:
REGIONE PUGLIA
Servizio Politiche per il Lavoro
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
I termini di consegna sono inderogabilmente fissati, pena l'esclusione, secondo quanto di seguito stabilito:
- 1° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno 31/03/2013
- 2° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno 30/06/2013
Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste:
- al Servizio Formazione Professionale, Via Corigliano 1 Zona Industriale - Bari, il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- al seguente numero telefonico : 080/5405409;
- al seguente indirizzo email: f.leuci@regione.puglia.it
Il provvedimento e i relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 3 gennaio 2013. Cfr. il link seguente
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioInfo?id=28788
SICUREZZA SUL LAVORO
Il 20 dicembre scorso è stato pubblicato sul sito dell`Inail il nuovo Avviso pubblico 2012.
Segue una scheda sintetica del Bando.
1) OBIETTIVO Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l`adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
2) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l`adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un`anticipazione del 50% del finanziamento.
3) DESTINATARI Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
4) RISORSE Le risorse Per l`anno 2012 l`INAIL sono 155,352 milioni di euro ripartiti in budget regionali, di cui: - 9,102 milioni di euro per i finanziamenti di cui all`art. 11, comma I lett. a) D. Lgs. 81/2008 (le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) destinati ai progetti relativi all`adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza - 146,250 milioni di euro per i finanziamenti INAIL di cui all`art. 11 comma 5 D. Lgs. 81/2008 (le risorse INAIL) destinati: - ai progetti di investimento (strutturali e macchine) - ai progetti relativi a: - Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 - Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente
5) MODALITA' E TEMPI
5.1. Compilazione e salvataggio online della domanda - 15 gennaio - 14 marzo 2013 Nel periodo dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 sul sito www. inail. it - Punto Cliente, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l`inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell`impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia). E` possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013.
5.2. Download del codice identificativo - 18 marzo 2013 A partire dal 18 marzo 2013 le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all`interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.
5.3. Pubblicazione della data di invio della domanda online - 8 aprile 2013. Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l`ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l`inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito www. inail. it a partire dall`8 aprile 2013. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL entro 7 giorni dalla chiusura dell`ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l`ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. In caso di ammissione all`incentivo, l`impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all`erogazione del contributo. Dal giorno successivo, le imprese avranno a disposizione 30 giorni per trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.inail.it o il link seguente
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp
Le aziende dovranno visionare gli avvisi pubblici relativi alla Regione di appartenenza. Per quanto riguarda la puglia, inoltre, le risorse destinate sono quelle indicate nella tabella seguente
Regione
|
Ripartizione
% |
Stanziamento INAIL
(art.11 comma 5 D. Lgs. 81/2008) (EURO) |
Stanziamento Ministero
Del Lavoro e Politiche Sociali art. 11, comma 1 lett.a) D. Lgs. 81/2008 (EURO) |
Stanziamento totale
(EURO) |
Puglia
|
3,54
|
5.178.088
|
322.274
|
5.500.362
|
mercoledì 26 dicembre 2012
La Riforma Fornero e le Partite IVA
LE
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
SINTESI DELLE NOVITA'
La legge 92/2012 si
occupa anche dei liberi professionisti titolari di partita IVA, con
l’evidente finalità di contrastare prassi di abuso nel ricorso a
tale forma di collaborazione, la quale oggi troppo
spesso, in assenza della
configurazione del collaboratore come un vero professionista, viene
utilizzata – obbligando il collaboratore a “aprire la partita
Iva” – per sottrarsi alla disciplina del lavoro subordinato ma
anche, in qualche caso, per evitare l’applicazione della disciplina
del contratto a progetto introdotta dal decreto legislativo 276 del
2003.
Il meccanismo adottato è
ancora una volta quello di prevedere delle condizioni alle quali il
rapporto contrattuale, formalizzato come mera collaborazione
professionale, viene ricondotto per forza di legge nella fattispecie
del contratto di collaborazione a progetto, con applicazione della
relativa disciplina (artt. 61-69 D.Lgs. 276/2003 come modificati
dalla L. 92/2012: ciò che potrà far poi scattare, a sua volta, i
meccanismi sanzionatori di riconduzione della collaborazione a
progetto alla fattispecie del lavoro subordinato).
La stessa legge precisa
però che non possano essere considerati collaboratori coordinati e
continuativi i professionisti iscritti agli albi professionali quando
esercitano l’attività professionale loro propria (ad es.
l’attività di patrocinio legale per un avvocato o l’attività
giornalistica per un giornalista ecc.) e neppure quando l’attività
di lavoro autonomo sia connotata da competenze teoriche o
tecnico-pratiche di grado elevato e la persona abbia un reddito annuo
minimo pari a quello che determina l’obbligo di pagamento dei
contributi per gli artigiani e i commercianti.
SCHEDA DI
APPROFONDIMENTO
L’art. 69 bis del
D.Lgs. 276/2003, introdotto dalla L. 92/2012 (cfr. art. 1 commi 26 e
27 L. 92/2012), dispone che le prestazioni di lavoro rese da soggetti
titolari di partita IVA, al ricorrere di determinate condizioni, non
siano considerate collaborazioni professionali da lavoro autonomo, ma
collaborazioni coordinate continuative, con conseguente applicazione
di tutta la disciplina legale del lavoro a progetto, compreso il
prelievo contributivo e la disciplina sanzionatoria in caso di
contratto a progetto non conforme al modello legale.
Affinché si possa
presumere che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa
anziché di lavoro autonomo libero professionale devono ricorrere
almeno due delle tre condizioni seguenti:
1) che la collaborazione
per uno stesso committente sia durata 8 mesi nell’arco di un anno
solare;
2) che oltre l’80% del
fatturato del collaboratore nell’arco di un anno solare derivi da
uno stesso committente (la legge precisa tuttavia che questa regola
vale anche se il corrispettivo è fatturato a più soggetti, purché
riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi);
3) che il collaboratore
abbia la disponibilità di una postazione fissa presso il
committente.
Quando sussistono almeno
due di tali requisiti, dunque, il rapporto di collaborazione
professionale deve essere riqualificato come rapporto di
collaborazione a progetto e gli si applicherà la disciplina degli
artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003. Ciò significa che anche per quel
rapporto varrà l’obbligo di individuazione di uno specifico
progetto: ove il contratto comunque stipulato tra le parti non lo
preveda, e non ne individui il contenuto caratterizzante, il
collaboratore potrà a quel punto far valere
la sanzione di cui
all’art. 69 1° comma, e dunque l’accertamento in via presuntiva
della natura subordinata del rapporto di lavoro. Va da sé, peraltro,
che nel caso in cui il contratto di collaborazione professionale sia
stato sottoscritto per mascherare un normale rapporto di lavoro, il
collaboratore potrà anche far valere direttamente tale pretesa,
agendo per far accertare la natura subordinata del rapporto sulla
base di classici criteri e indici di accertamento della
subordinazione. La legge prevede peraltro che la presunzione che si
tratti di collaborazione coordinata e continuativa non operi in due
ipotesi:
a) quando la prestazione
di lavoro sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da
capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
di esercizio concreto dell’attività e la persona sia titolare di
un reddito di lavoro autonomo parametrato al reddito minimo
imponibile per il versamento dei contributi degli artigiani e
commercianti (il riferimento normativo è all’art. 1, comma 3,
della L. 233/1990) che per il 2012 è pari ad € 14.930,00 annui
(cfr. circolare INPS n. 14 del 3.2.2012);
b) quando la prestazione
di lavoro sia svolta nell’esercizio di attività professionali per
le quali sia prevista l’iscrizione obbligatoria ad un ordine
professionale o ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi
professionali. Dovrà essere un decreto del Ministero del lavoro, da
emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge e
sentite le parti sociali, a precisare quali sono le attività
professionali per le quali non opera la presunzione che si tratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche se la persona ha
lavorato oltre 8 mesi per uno stesso committente dal quale ricava
oltre l’80% del proprio fatturato.
La nuova disciplina delle
collaborazioni professionali “convertite” in collaborazioni
coordinate e continuative con applicazione delle regole sui contratti
a progetto si applica per i rapporti di lavoro instaurati dopo
l’entrata in vigore della legge; per quelli in corso alla data del
18.7.2012 le nuove disposizioni si applicano a partire dal 18.7.2013,
cioè decorsi dodici mesi.
INDICAZIONI OPERATIVE
Come è noto, i liberi
professionisti titolari di partita IVA, che svolgono per il
committente una collaborazione professionale autonoma, sono esclusi
dal processo del lavoro, appannaggio esclusivo
dei lavoratori
subordinati e dei collaboratori coordinati e continuativi.
Grazie all’introduzione
della norma di cui all’art. 69 bis del D.Lgs. 276/2003, anche i
titolari di partita IVA potranno usufruire, al ricorrere di
determinate condizioni, delle tutele previste dalla legge per il
contratto a progetto e avere accesso al processo del lavoro. Finora i
vertenzieri sono stati chiamati a smascherare le “false”
consulenze attraverso un’istruttoria focalizzata soprattutto sulle
modalità di esecuzione del rapporto perché mirata all’introduzione
di un’azione giudiziaria di riconoscimento del lavoro subordinato.
D’ora in poi dovranno esaminare i contratti di consulenza non solo
al fine di verificare se ricorrono gli estremi per contestare la
subordinazione ma anche al fine di verificare se ricorrono almeno due
delle tre condizioni che fanno scattare la presunzione che si tratti
di collaborazione coordinata e continuativa. Riteniamo inoltre, come
si è detto, che nella stessa azione giudiziaria sia possibile
mettere in discussione la collaborazione libero professionale
prestata, allegando la presenza di due condizioni che fanno scattare
la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa e
l’applicazione delle norme sul contratto a progetto e sostenendo
che il rapporto deve considerarsi di lavoro subordinato quale
sanzione per la mancanza di uno progetto specifico.
Fonte: Daniela Manassero
A proposito della L. 92/2012
Ultime segnalazioni relative alla Riforma del mercato del lavoro
Incentivi alle assunzioni
Collaborazioni a progetto
Mini ASPI
martedì 11 dicembre 2012
Oltre il PIL
Per la solidità di uno stato ci è stato insegnato essere necessario
mantenere elevato il suo PIL (prodotto interno lordo). Gli osservatori
economici, infatti, riferiscono che più è alto il PIL e più uno stato ha benessere. Altri osservatori, invece,
asseriscono (ed io concordo con loro) che sarebbe ugualmente importante
conoscere se uno stato tiene conto (e di conseguenza misura) la FIL (felicità interna lorda).
L'indicatore della FIL misura il benessere dei cittadini, quindi, grazie a
questo, uno stato può capire i problemi del paese e l'umore dei cittadini. Un
esempio fondamentale dell'utilità a conoscere la proprio FIL è dato dal Bhutan, piccolo stato montuoso dell'Asia.
In occidente, in Italia, in particolare, la Fondazione
Symbola e Unioncamere hanno ideato e promosso il Rapporto PIQ - Prodotto interno qualità. Il PIQ si propone come indicatore da
affiancare al PIL, per misurare il posizionamento e, quindi, le performance del
Paese, o di un settore di attività, rispetto al parametro della qualità, come
valore aggiunto e ingrediente indispensabile per assicurare non solo il
benessere attuale, ma anche quello delle generazioni future.
Per approfondimenti:
venerdì 23 novembre 2012
Accordo siglato
Nel link che segue trovate l'ultimo aggiornamento legato alle Linee Programmatiche presentate dalle parti sociali lo scorso 16 novembre:
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=69843
Ma a questo c'è chi dice no:
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=69843
Ma a questo c'è chi dice no:
| Camusso: sulla produttività s'è persa un'occasione |
| "L'intesa è coerente con la politica del Governo che scarica sui lavoratori i costi e le scelte per uscire dalla crisi. Si è persa un'occasione''. Il Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso, ha commentato così l'accordo sulla produttività durante una conferenza stampa convocata in corso d'Italia subito dopo l'incontro a palazzo Chigi http://www.cgil.it/dettagliodocumento.aspx?ID=20168 |
martedì 20 novembre 2012
LINEE PROGRAMMATICHE PER LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITA’ E DELLA COMPETITIVITA’ IN ITALIA
Il documento per la crescita e la produttività, che ha raggiunto oggi
quota otto adesioni, viaggia sulla scia della promozione della contrattazione decentrata.
Il Governo e le parti sociali con l’Accordo
Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22/01/2009 avevano già collegato
il secondo livello di contrattazione all’incremento della produttività e della
competitività, annunciando la “riduzione di tasse e contributi” (già previsti
nella L. 247/07).
Il successivo Accordo Interconfederale
del 28/06/2011, richiamando il ruolo
del contratto collettivo nazionale di lavoro, conferma che l’obiettivo è quello
di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di
secondo livello e introduce un preciso sistema di relazioni industriali.
Il legislatore del 2011 con il D.L.
138, convertito in L. 148/2011, all’at. 8, esalta questo tipo di contrattazione
e lega i contratti di prossimità alla gestione della crisi, al rilancio dell’occupazione
e all’organizzazione del lavoro; cercando di risolvere il problema dell’efficacia
erga omnes dei contratti (che per il tramite del citato art. 8, prova però a destrutturate
rispetto al classico piano gerarchico).*
In questa enunciazione cronologica
non va dimenticato che il Governo tecnico, con la Riforma del Mercato del
Lavoro del giugno 2012, ha collegato, in modo ancora più stretto, fra loro,
lavoro e mercato, concependo un testo normativo che affida al mercato la
gestione dei flussi occupazionali.
Le linee programmatiche presentate lo scorso 16 novembre, che sembrano
ormai prevedere un nuovo accordo non sottoscritto dalla CGIL (annuncio di una
nuova spaccatura del fonte sindacale?), si ricollegano a tutto il trascorso degli
ultimi anni e prevedono:
-
l'affidamento alla contrattazione collettiva (leggasi di secondo
livello, in quanto il punto 2 delle linee prevede una “chiara delegale” del
CCNL al secondo livello di contrattazione) di una piena autonomia negoziale
rispetto alle tematiche relative all'equivalenza delle mansioni, alla
integrazione delle competenze, presupposto necessario per consentire
l'introduzione di modelli organizzativi più adatti a cogliere e promuovere l'innovazione
tecnologica e a professionalità necessarie alla crescita della produttività e
della competitività aziendale;
-
la ridefinizione dei sistemi di orari e della loro
distribuzione anche con modelli flessibili, in rapporto agli investimenti,
all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati al pieno
utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di
produttività convenuti;
-
l'affidamento alla contrattazione collettiva delle modalità
attraverso cui rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela
dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di
strumenti informatici ordinari, indispensabili per lo svolgimento delle
attività lavorative.
Rimando gli approfondimenti ad una
lettura approfondita del documento consultabile al link: http://www.uil.it/documents/Testo%20conclusivo%20produttivita.pdf
*[Si richiama anche il problema all’efficacia
dei contratti di diverso livello e di diverso ambito territoriale e le
soluzioni proposte dalla giurisprudenza – Cfr. (Trib. Milano 9/9/2008, Est.
Mariani, in Orient. della giur. del lav. 2008, 517) “La questione del concorso
tra i diversi livelli contrattuali va risolta non secondo i principi della gerarchia
e della specialità, propri delle fonti legislative, ma accertando quale sia
l'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle
varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e
forza vincolante. Sicché anche i contratti aziendali possono derogare, anche in
peius, ai contratti nazionali”. - (Cass. 26/5/2008 n. 13544, Pres. De Luca Est.
Celentano, in Orient. giur. lav. 2009, 40) “Il contrasto fra contratti
collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale,
aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che
comporterebbe sempre la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in
base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del
contratto più recente e che è invece rilevante solo nell'ipotesi di successione
di contratti nel medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia e,
reciprocamente, di competenza, alla stregua del collegamento funzionale che le
associazioni sindacali pongono fra i vari gradi o livelli della struttura
organizzativa e della corrispondente attività”.]
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