La
circolare INPS del 3 maggio 2013 indica le procedure per le imprese
che intendono chiedere lo sgravio
contributivo legato
alla contrattazione
di secondo livello,
aziendale o territoriale.
Il
documento fornisce le indicazioni operative sulle modifiche
introdotte dalla Riforma
del Lavoro e
dal decreto interministeriale applicativo del 27 dicembre 2012.
La
richiesta
per
lo sgravio contributivo va presentata in
via telematica all’INPS,
che deve ancora aprire i termini per l’invio delle istanze.
Sconto
contributivi
L’incentivo
2012 vale 650
milioni di euro,
assegnati per il 62,5% alla contrattazione aziendale e al 37,5% a
quella territoriale.
Il
beneficio
massimo
è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun
lavoratore, livello che può salire fino al 5% in base a specifici
accordi in sede di conferenza dei servizi. Lo sconto fiscale è così
ripartito:
Entro
il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore
di lavoro,
al netto delle riduzioni contributive per assunzioni
agevolate,
delle eventuali misure compensative spettanti e, inagricoltura,
al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati.
Il
totale sulla quota del lavoratore
è
pari al 9,19% per la generalità delle aziende, al 9,49% per i
datori di lavoro soggetti alla Cigs, all’8,84% per gli operai
assunti in agricoltura, per gli apprendisti la quota è pari al
5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex
art. 3 ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (per
l’anno 2012 44mila 204 euro che, rapportato a dodici mesi, è pari
a 3mila 684 euro).
Il
contratto
di 2° livello,
aziendale o territoriale, deve:
essere
sottoscritto
dai datori di lavoro e depositato
presso
le Direzioni territoriali del Lavoro,
entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
(quindi valgono tutti i contratti depositati entro
il
6 maggio 2013,
30 giorni lavorativi dopo il 4 aprile 2013, giorno della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale);
prevedere
erogazioni correlate ad incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico
o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della competitività aziendale.
Per
quanto riguarda la somministrazione, il contratto di secondo livello
deve essere sottoscritto dall’organizzazione di cui fa parte
l’impresa utilizzatrice.
La
fruizione del beneficio è sempre subordinata alla regolarità
retributiva e contributiva.
La
domanda
Va
inviata in via
telematica all’Inps
(anche per i lavoratori iscritti all’Inpgi
e
alle gestioni ex INPDAP
ed
ex ENPALS).
I termini saranno resi noti con apposito messaggio dell’Inps,
unitamente al rilascio della procedura telematica per presentare le
istanze. La domanda dovrà
contenere:
dati
identificativi dell’azienda,
tipologia
di contratto
(aziendale
o territoriale) e data di sottoscrizione,
data
di deposito
presso
la Direzione Territoriale del Lavoro competente,
indicazione
dell’Ente
previdenziale al
quale sono versati i contributi pensionistici,
ogni
altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto.
L’INPS
valuterà
le domande arrivate nei termini stabiliti, e avrà 60 giorni di tempo
dalla chiusura dei termini per valutarle. Se
le richieste aziendali superano le risorse destinate dell’incentivo,
questo viene rideterminato riducendo gli importi.
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