In omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia

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L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. - Art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana

giovedì 30 maggio 2013

Apprendistato: disciplina generale e regime contributivo

Disponibile la Circolare n. 27 del 24 maggio 2013 con la quale l'Istituto, alla luce delle novità introdotte in materia di apprendistato dal Decreto Legislativo 167/2011 (Testo Unico dell'Apprendistato), dalla Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e dalla Legge n. 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro, fornisce un quadro normativo aggiornato della disciplina generale, con particolare riferimento al regime contributivo previsto per questa tipologia contrattuale ed ai criteri di erogazione delle prestazioni di propria competenza.
Fra le novità di maggiore interesse, quella prevista dalla citata Legge di Stabilità 2012, che ha riconosciuto - in favore delle aziende che hanno alle dipendenze fino a nove lavoratori e per i periodi contributivi maturati durante i primi tre anni del contratto - l'applicazione di uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

martedì 7 maggio 2013

Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007.


La circolare INPS del 3 maggio 2013 indica le procedure per le imprese che intendono chiedere lo sgravio contributivo legato alla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale.
Il documento fornisce le indicazioni operative sulle modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro e dal decreto interministeriale applicativo del 27 dicembre 2012.
La richiesta per lo sgravio contributivo va presentata in via telematica all’INPS, che deve ancora aprire i termini per l’invio delle istanze.

Sconto contributivi

L’incentivo 2012 vale 650 milioni di euro, assegnati per il 62,5% alla contrattazione aziendale e al 37,5% a quella territoriale.
Il beneficio massimo è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, livello che può salire fino al 5% in base a specifici accordi in sede di conferenza dei servizi. Lo sconto fiscale è così ripartito:
  • Entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, inagricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati.
  • Il totale sulla quota del lavoratore è pari al 9,19% per la generalità delle aziende, al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs, all’8,84% per gli operai assunti in agricoltura, per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3 ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2012 44mila 204 euro che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3mila 684 euro).
Il contratto di 2° livello, aziendale o territoriale, deve:
  • essere sottoscritto dai datori di lavoro e depositato presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (quindi valgono tutti i contratti depositati entro il 6 maggio 2013, 30 giorni lavorativi dopo il 4 aprile 2013, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale);
  • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Per quanto riguarda la somministrazione, il contratto di secondo livello deve essere sottoscritto dall’organizzazione di cui fa parte l’impresa utilizzatrice.
La fruizione del beneficio è sempre subordinata alla regolarità retributiva e contributiva.

La domanda

Va inviata in via telematica all’Inps (anche per i lavoratori iscritti all’Inpgi e alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS). I termini saranno resi noti con apposito messaggio dell’Inps, unitamente al rilascio della procedura telematica per presentare le istanze. La domanda dovrà contenere:
  • dati identificativi dell’azienda,
  • tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione,
  • data di deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente,
  • indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici,
  • ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto.
L’INPS valuterà le domande arrivate nei termini stabiliti, e avrà 60 giorni di tempo dalla chiusura dei termini per valutarle. Se le richieste aziendali superano le risorse destinate dell’incentivo, questo viene rideterminato riducendo gli importi.

Ulteriori informazioni al link: