Il documento per la crescita e la produttività, che ha raggiunto oggi
quota otto adesioni, viaggia sulla scia della promozione della contrattazione decentrata.
Il Governo e le parti sociali con l’Accordo
Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22/01/2009 avevano già collegato
il secondo livello di contrattazione all’incremento della produttività e della
competitività, annunciando la “riduzione di tasse e contributi” (già previsti
nella L. 247/07).
Il successivo Accordo Interconfederale
del 28/06/2011, richiamando il ruolo
del contratto collettivo nazionale di lavoro, conferma che l’obiettivo è quello
di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di
secondo livello e introduce un preciso sistema di relazioni industriali.
Il legislatore del 2011 con il D.L.
138, convertito in L. 148/2011, all’at. 8, esalta questo tipo di contrattazione
e lega i contratti di prossimità alla gestione della crisi, al rilancio dell’occupazione
e all’organizzazione del lavoro; cercando di risolvere il problema dell’efficacia
erga omnes dei contratti (che per il tramite del citato art. 8, prova però a destrutturate
rispetto al classico piano gerarchico).*
In questa enunciazione cronologica
non va dimenticato che il Governo tecnico, con la Riforma del Mercato del
Lavoro del giugno 2012, ha collegato, in modo ancora più stretto, fra loro,
lavoro e mercato, concependo un testo normativo che affida al mercato la
gestione dei flussi occupazionali.
Le linee programmatiche presentate lo scorso 16 novembre, che sembrano
ormai prevedere un nuovo accordo non sottoscritto dalla CGIL (annuncio di una
nuova spaccatura del fonte sindacale?), si ricollegano a tutto il trascorso degli
ultimi anni e prevedono:
-
l'affidamento alla contrattazione collettiva (leggasi di secondo
livello, in quanto il punto 2 delle linee prevede una “chiara delegale” del
CCNL al secondo livello di contrattazione) di una piena autonomia negoziale
rispetto alle tematiche relative all'equivalenza delle mansioni, alla
integrazione delle competenze, presupposto necessario per consentire
l'introduzione di modelli organizzativi più adatti a cogliere e promuovere l'innovazione
tecnologica e a professionalità necessarie alla crescita della produttività e
della competitività aziendale;
-
la ridefinizione dei sistemi di orari e della loro
distribuzione anche con modelli flessibili, in rapporto agli investimenti,
all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati al pieno
utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di
produttività convenuti;
-
l'affidamento alla contrattazione collettiva delle modalità
attraverso cui rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela
dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di
strumenti informatici ordinari, indispensabili per lo svolgimento delle
attività lavorative.
*[Si richiama anche il problema all’efficacia
dei contratti di diverso livello e di diverso ambito territoriale e le
soluzioni proposte dalla giurisprudenza – Cfr. (Trib. Milano 9/9/2008, Est.
Mariani, in Orient. della giur. del lav. 2008, 517) “La questione del concorso
tra i diversi livelli contrattuali va risolta non secondo i principi della gerarchia
e della specialità, propri delle fonti legislative, ma accertando quale sia
l'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle
varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e
forza vincolante. Sicché anche i contratti aziendali possono derogare, anche in
peius, ai contratti nazionali”. - (Cass. 26/5/2008 n. 13544, Pres. De Luca Est.
Celentano, in Orient. giur. lav. 2009, 40) “Il contrasto fra contratti
collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale,
aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che
comporterebbe sempre la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in
base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del
contratto più recente e che è invece rilevante solo nell'ipotesi di successione
di contratti nel medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia e,
reciprocamente, di competenza, alla stregua del collegamento funzionale che le
associazioni sindacali pongono fra i vari gradi o livelli della struttura
organizzativa e della corrispondente attività”.]